AssoGen dal 1996

 STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Genitori di Villasanta”, “Organizzazione Senza personalità”, organismo apartitico, aconfessionale e senza scopi di lucro, essa tutela i diritti inviolabili della persona e rispetta il principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2 – FINALITA’ E ATTIVITA’ DI INTERESSE CHE COSTITUISCONO L’OGGETTO SOCIALE.

L’associazione si pone come finalità la promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi. In particolare essa intende:

  • favorire una maggior presa di coscienza, da parte dei genitori, del proprio ruolo all’interno della scuola e dei problemi educativi, sociali e scolastici;
  • incoraggiare una sempre più ampia collaborazione tra scuola, famiglia e territorio;
  • promuovere iniziative idonee a risolvere gli eventuali problemi che dovessero insorgere nell’ambito scolastico e locale
  • contribuire all’integrazione sociale delle comunità straniere presenti sul territorio per favorire lo scambio culturale tra le suddette comunità a partire dai più giovani
  • organizzare e collaborare alla realizzazione di iniziative culturali specifiche (conferenze, dibattiti, incontri con esperti, feste) che favoriscano il raggiungimento delle suddette finalità, anche in collaborazione con le altre associazioni del territorio.

Le finalità dell’associazione vengono realizzate avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati.

Art. 3 – SEDE

La sede legale dell’Associazione Genitori Villasanta è attualmente ubicata in via Bestetti numero 8 Villasanta (MB). L’eventuale spostamento della sede potrà essere deliberato dall’Assemblea dei soci, comunque all’interno del territorio della Regione Lombardia e non richiede la modifica dello statuto.

Art. 4 – RISORSE FINANZIARIE

Le spese di funzionamento dell’Associazione Genitori saranno coperte attraverso :

  • eventuali contributi da parte di enti pubblici e/o privati.
  • sottoscrizioni volontarie da parte dei soci.
  • organizzazione di attività o manifestazioni finalizzate al reperimento di fondi.

Eventuali utili o avanzi di gestione non potranno essere distribuiti.

Art. 5 – SOCI

L’associazione è aperta a tutti i genitori di Villasanta ed è costituita da coloro che aderiscono al presente statuto. Un elenco dei soci è annualmente redatto dal segretario.

La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso.

Può essere escluso dall’associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’associazione o che non rispetti le norme contenute nello statuto o le delibere assunte dall’assemblea.

L’esclusione dell’associato è deliberata dall’Assemblea, in contraddittorio con l’escludendo.

Ogni associato può recedere dall’associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all’articolo seguente ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’associazione.

Art. 5bis – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti gli associati hanno il diritto di voto e possono rivestire le cariche associative.

Gli associati possono usufruire di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di conoscere i programmi dell’associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa motivata richiesta, gli atti e i registri dell’associazione.

Gli Associati si impegnano a rispettare le norme contenute nel presente statuto e nelle delibere assunte dall’Assemblea. Si impegnano inoltre a svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione di un particolare programma.

Art. 6 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci e convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro il 30/04 di ciascun anno per:

1) rendiconto annuale e approvazione del bilancio consuntivo e preventivo

2) pianificazione del programma annuale

3) rinnovo delle cariche

La data e l’ordine del giorno sono comunicate con debito anticipo di almeno 10 giorni.

Le assemblee e si svolgono abitualmente presso la sede sociale. Quando ritenuto più opportuno il Presidente potrà convocare le assemblee anche presso i locali scolastici anticipatamente autorizzati o presso altri luoghi pubblici a seconda della disponibilità.

Il Presidente deve altresì convocare l’assemblea, qualora ne ravvisi la necessità e/o su richiesta di almeno tre associati. e/o almeno tre soci possono convocare incontri tra i soci ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le decisioni scaturite da dette riunioni vincolano anche i soci assenti, qualora In questi casi le delibere sono validamente assunte purché siano presenti almeno il 25% degli aderenti.

Tutte le riunioni sono pubbliche.

Art. 7 – INCARICHI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli incarichi sono :

  • Presidente : è il legale rappresentante dell’associazione, ha il compito di convocare l’assemblea, firmare i documenti ufficiali e rappresentare l’associazione presso le scuole e le istituzioni pubbliche.
  • Vice-presidente : sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo o quando espressamente delegato
  • Segretario: redige la documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività compreso il verbale dell’assemblea annuale, conserva l’archivio storico dei documenti e svolge anche la funzione di tesoriere per gestire le risorse economiche coerentemente con quanto stabilito nel programma annuale. Predispone in collaborazione al Presidente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Redige annualmente l’elenco degli aderenti all’associazione.

Gli incarichi hanno durata annuale e sono svolti a titolo gratuito.

Art. 8 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea dei soci, qualora se ne presenti la necessità, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9 – SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall’Assemblea dei soci, con l’approvazione di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento il patrimonio, saldati i debiti sociali, verrà devoluto ad opere assistenziali o altre associazioni scelte dall’assemblea, ai sensi dell’Art. 2 l.r. 28/96.

 

Il presente Statuto è stato modificato, a seguito delle Riforma del Terzo Settore che prevede l’adeguamento dello statuto dell’Associazione, partendo dal precedente datato 9 ottobre 2003.

 

Villasanta, 23/05/2019

 

 

 

Lo Statuto

consiglio d'Istituto

Incarichi dell'Associazione

Assemblea dei Soci

Vieni a trovarci...ti aspettiamo